DPCM del 22 marzo 2020: chiarimenti e linee guida per tutti i settori

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DPCM del 22 marzo 2020: chiarimenti e linee guida per tutti i settori

Con questo post vogliamo fare alcuni chiarimenti dopo che il Presidente Conte ha firmato il DPCM del 22 marzo con ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, valide su tutto il territorio nazionale dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

Abbiamo raccolto numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati sottoposti alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico.

Questi i chiarimenti ai dubbi interpretativi, elaborati sulla base della lettura provvedimento e dell’esito del confronto con gli Uffici del Ministro.

 

 

Il termine per la sospensione

Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.

Lo spostamento verso un altro comune

La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • ragioni di assoluta urgenza
  • motivi di salute

Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità, deve dimostrare l’esigenza lavorativa.

Il settore delle costruzioni

Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2:

  • installazione di impianti elettrici ed idraulici
  • altri lavori di costruzioni e installazioni

Servizi alla persona

Le attività di cui all’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020:

  • lavanderia
  • pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • lavanderie industriali
  • tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse

pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.

Gli spostamenti in azienda dopo il 25 marzo

I lavoratori e i titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per:

  • controlli
  • verifiche

solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.

La comunicazione al Prefetto

Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

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fromano@cnavarese.it

Mi occupo di Marketing e Comunicazione per CNA Varese. Aiuto Startup innovative, imprese, artigiani a progettare e realizzare il loro futuro.

7commenti

  • Nausicaa 123
    25/03/2020

    Buongiorno gli elettricisti in Lombardia posso fare interventi per urgenze? Grazie

  • Bruno Giacomelli
    26/03/2020

    Sto per scrivere la comunicazione al Prefetto, in quanto credo di rientrare in un’attività concernente servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali L.146/1990, Siamo un’impresa di restauro e stiamo eseguendo un restauro della copertura di una grossa chiesa con intervento di consolidamento strutturale, Il tetto attualmente è stato messo in parziale sicurezza con teli e guaine, ma con forte vento o temporale non si riesce a dare garanzia di tenuta. La chiesa è aperta secondo l’ordinanza regionale Art.22.
    Siamo sulla giusta strada ?

    • Redazione CNA Varese
      07/08/2020

      Buongiorno, le ragioni, come da lei descritte, sono valide.

  • cesare gondola
    02/04/2020

    siamo un’azienda che svolge attività di vendita on-line di elettrodomestici (ateco 47.91.1) per cui ci è permesso operare, abbiamo anche un’attività di ingrosso (ateco 46.43.1) non compresa nel dpcm 22/3/2020 però con quest’ultima attività facciamo attività di drop-shipping (consegna diretta ai clienti) per conto di alcuni operatori di vendite on-line.
    possiamo mantenere operativa la seconda attività ?

    • Redazione CNA Varese
      07/08/2020

      Buongiorno, può effettuare la consegna dei prodotti al domicilio del cliente. Deve sempre rispettare le disposizioni sulla prevenzione (guanti, mascherina ecc)

  • LUCA SASSI
    03/04/2020

    Buongiorno, ma una volta inviata la richiesta al prefetto, ovviamente con ragioni valide, bisogna attendere una loro risposta per poter proseguire o riaprire l’attività?

    ringrazio

    • Redazione CNA Varese
      07/08/2020

      Buongiorno, con la comunicazione al Prefetto vale il silenzio assenso. Quindi se non le fanno sapere nulla può operare.

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