Nuova Ordinanza di Regione Lombardia: in vigore dal 1 al 14 luglio

Nuova Ordinanza di Regione Lombardia: in vigore dal 1 al 14 luglio

L’ordinanza 573 di regione Lombardia è in vigore dall’1 al 14 Luglio.

 

 

La mascherina

Resta invariato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento che copra naso e bocca all’aperto.

Non è obbligatorio solo per:

  • intense attività motorie o sportive
  • nei cinema, arene, anfiteatri all’aperto solo durante lo svolgimento delle rappresentazioni rimanendo seduti al proprio posto.

Cosa è consentito dal 1° luglio

  • Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi
  • Saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive con prenotazione e uso esclusivo.
    Deve essere garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni utilizzo.
  • Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.

Cosa è consentito dal 10 luglio

Dal 10 luglio saranno consentite:

  • Le attività di ballo in discoteche e sale da ballo e locali simili all’aperto
  • La ripresa degli sport da contatto se l’andamento della situazione epidemiologica in Lombardia continua a calare

Attività produttive

Le attività economiche e produttive restano consentite a condizione che si continuino a rispettino i protocolli e le linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno.

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida è causa della sospensione dell’attività.

Le attività sospese saranno riaperte solo al ripristino delle condizioni di sicurezza.

I datori di Lavoro

Fino al 14 luglio restano immutate le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti:

La misurazione della temperatura di clienti e utenti è fortemente raccomandata.

Diventa obbligatoria la misurazione della temperatura in caso di accesso a:

  • attività di ristorazione con consumazione al tavolo
  • parchi tematici, faunistici e di divertimento

Le attività con obblighi

L’elenco completo delle attività obbligate al rispetto delle misure contenute nell’Ordinanza n. 573:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Attività ricettive e locazioni brevi
  • Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche
  • Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
  • Strutture termali e centri benessere
  • Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
  • Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
  • Discoteche e sale da ballo (a partire dal 10 luglio).

Tutti ciò che non disciplinato dall’Ordinanza regionale n. 573 deve fare riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020.

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