Accesso alla professione di autotrasportatore: le nuove regole

accesso professione autotrasportatore: le nuove regole

Accesso alla professione di autotrasportatore: le nuove regole

È stato pubblicato in Gazzetta (G.U. n. 90 del 16/04/2022) il DECRETO 8 aprile 2022 il decreto ministeriale 8 aprile 2022, relativo all’attuazione del regolamento (UE) 2020/1055 sull’accesso alla professione di autotrasportatore.

Il decreto introduce alcune novità in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada che riportiamo di seguito.

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada

Le Imprese esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell’onorabilità
Le altre imprese devono iscriversi all’Albo autotrasportatori e al REN dimostrando i requisiti di onorabilità, l’idoneità professionale, idoneità finanziaria ed il requisito di stabilimento
Non si applica più la normativa relativa all’Accesso al mercato (legge 244/2007, art 2 c. 227) che obbligava le aziende di nuova costituzione ad “acquisire una licenza” per cessione d’azienda o cessione del parco veicolare (cessata attività), o ad effettuare l’accesso diretto con 80 ton. (o 2 veicoli 35 q.li) di veicoli Euro V.

Stabilimento

Il possesso del requisito va dimostrato attraverso un modello che sarà definito dalla circolare applicativa di prossima emanazione. Le imprese già iscritte al REN, dovranno presentare tale modello al primo rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria e, comunque, entro un anno dalla data del 17/04/2022

Onorabilità

Il requisito deve essere dimostrato:

  • dal gestore dei trasporti;
  • dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione;
  • dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  • dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
  • dall’impresa.

Idoneità finanziaria

Le imprese devono dimostrare ogni anno, con le modalità già previste (attestazione revisore contabile; fideiussione bancaria o assicurativa; assicurazione di responsabilità professionale per i primi 2 anni di esercizio), i seguenti importi:

  • 9 000 € per il primo veicolo a motore;
  • 5 000 € per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa superiore a 3,5 tonnellate;
  • 900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa superiore a 1,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.

Idoneità professionale

Le imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., ai fini dell’ottenimento della licenza comunitaria devono indicare un gestore dei trasporti titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.

Ricordiamo che dal 21 maggio 2022, per tutti i trasporti di merci intracomunitari, effettuati con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 ton. sarà necessario il possesso della licenza comunitaria (fino al 20 maggio è richiesta solo per veicoli superiori a 3,5 ton.).

Il gestore dei trasporti di un’impresa che ha in disponibilità esclusivamente di massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t., titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire l’attestato internazionale in dispensa dall’esame, qualora dimostri di aver svolto le relative funzioni presso imprese del tipo suddetto per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.

Coloro che hanno conseguito l’’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare (corso 74 ore) entro il 20 agosto 2020, possono conseguire l’attestato di idoneità professionale internazionale superando un esame semplificato (integrativo).

Le modalità per conseguire l’attestato internazionale in dispensa dall’esame o mediante l’esame semplificato, saranno oggetto di un’apposita circolare ministeriale ancora da pubblicare.

Informazioni sull’accesso alla professione dell’autotrasportatore

Roberto Bernasconi

Referente FITA Trasporto CNA Varese

rbernasconi@cnavarese.it

0332 285 289

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rbernasconi@cnavarese.it

2commenti

  • Vincenzo Centonze
    16/05/2022

    Buongiorno sign Roberto
    Può darmi una mano a capire che fare? Le spiego la mia situazione.
    Dal 2008 sono dipendente di un’azienda di trasporto nazionale il cui titolare è mio padre. (collaboratore familiare)
    Fra 5/6 anni mio padre andrà in pensione ed io devo ereditare l’azienda.
    Dato che sono in viaggio 6 giorni su 7 c’è un modo per ottenere attestato di idoneità professionale in dispensa? Dato che ho sempre gestito io l’azienda?

    • Roberto Bernasconi
      19/05/2022

      Buongiorno,
      Non ci sono norme che in generale consentono di ottenere l’attestato in esenzione.
      Il nuovo Regolamento europeo lo consente solo ai gestori di imprese con veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate che devono integrare l’attestato per la capacità professionale valido per il solo trasporto nazionale con l’attestato valido per il trasporto internazionale.
      Per maggiori dettagli sulla sua situazione non esiti a contattarci allo 0332285289.
      Cordiali saluti

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