Chi redige il DUVRI?

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Chi redige il DUVRI?

In questo articolo parleremo del DUVRI, da non confondere con il DVR, cos’è, quando è obbligatorio e chi lo redige.

Il significato dell’acronimo DUVRI è “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”.

L’obbligo nasce dall’art 26 del D.lgs 81/2008 che prevede, in caso di presenza di più aziende, di valutare i rischi da interferenza se le attività vengono svolte all’interno di un sito produttivo.

I rischi da interferenza sono quelli derivanti dalla presenza di una o più aziende esterne nella sede produttiva del datore di lavoro committente.

I rischi derivano da macchinari, sostanze e processi lavorativi utilizzati in concomitanza tali da interferire e reciprocamente creare una fonte di pericolo l’uno per l’altro.

 

 

Quando è obbligatorio il DUVRI

L’obbligo di redigere il DUVRI scatta quando il datore di lavoro committente di un sito produttivo affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi.

In questi casi chi redige il DUVRI? Il DUVRI deve essere redatto proprio dal Datore di lavoro committente, così come stabilito al comma 3 del sopracitato articolo 26, recante direttive in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” che deve approntarlo proprio per prevenire, eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall’interferenza.

In funzione del contenuto del documento tutti i componenti dell’impresa committente e di quella appaltatrice dovranno:

  • collaborare per attuare misure preventive e protettive relative ai rischi propri dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • coordinare interventi preventivi e protettivi, informandosi reciprocamente sui rischi dovuti alla concomitanza dei lavori.

Dopo la redazione il DUVRI si allega al contratto di appalto o di opera.

Ricordiamo che, pur rientrando tra gli obblighi del datore di lavoro, la redazione è delegabile a terzi, quindi in caso di delega l’eventuale Dirigente per la Sicurezza può redigerlo e apporre la sua firma.

Quando non è obbligatorio redigere il DUVRI

Esistono dei casi, individuati dal Testo Unico, in cui non è obbligatorio redigere il DUVRI:

  • appalti di servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio. Per alto rischio si intende l’elevato pericolo di incendi o la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici particolarmente dannosi, o dalla presenza di rischi particolari);
  • attività che presentano un basso rischio d’infortunio per ambo le parti (a patto che sia presente un coordinatore qualificato);
  • se è presente il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (questo riguarda solo i cantieri). Potrebbe esserci la presenza di entrambi, in particolare se le attività del datore di lavoro committente vengono comunque svolte anche in presenza di un cantiere.

Sanzioni penali e amministrative

  • Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;
  • Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro;
  • Se non ha fornito alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro;
  • Mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro;
  • Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, se il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice non è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore.

Chi redige il DUVRI, alcuni esempi.

Sono il datore di lavoro committente e ho un lavoratore che lavora per me a qualsiasi titolo (socio/dipendente a tempo indeterminato/tempo determinato, volontario, stagista ecc) e ho un contratto con i manutentori (impiantista elettrico, idraulico, macchina distributrice di caffè, centralino telefonico, verifiche periodiche di controllo attrezzatura) o con l’impresa di pulizie.

Sono tenuto a fare il DUVRI? Se ho un contratto annuale sicuramente SI.

Ma la risposta è sempre SI anche se gli interventi sono di poche ore, ma se si sommano tutti gli interventi che si faranno nell’anno possono superare i 5 uomini/giorno.

Sono il datore di lavoro committente (vedi sopra) e richiedo l’intervento di smantellamento del tetto in eternit del magazzino, lavoro della durata di due giorni. Sono tenuto a fare il DUVRI? Trattandosi di un lavoro che espone i lavoratori a rischio cancerogeno: SI eventualmente unitamente alla nomina di un coordinatore della sicurezza e alla redazione di un Piano Sicurezza e Coordinamento.

Sono il datore di lavoro committente (vedi sopra) e richiedo l’intervento di un imbianchino per un lavoro della durata di tre giorni. Sono tenuto a fare il DUVRI? Trattandosi di servizio della durata inferiore a 5 uomini/giorno: NO.

Sono il datore di lavoro committente (vedi sopra) e richiedo la consulenza fiscale in azienda di un professionista. Sono tenuto a fare il DUVRI? Trattandosi di servizi di natura intellettuale: NO.

Informazioni: chi redige il DUVRI

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Laura Rosati

Tel. 0332 285 053

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2commenti

  • flavio
    19/04/2022

    Ma non sono stati ridotti a 2 giorni (decreto 106 2009) i tempi massim i di lavorazioni che esntano dal DUVRI?

    • Laura Rosati
      20/04/2022

      Buongiorno Flavio, si confermano i 5 uomini/giorno.

      Dlsg 81/08 aggiornato 02/2022 Art.26 comma 3 bis 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

      Per ulteriori informazioni mi contatti via mail all’indirizzo lrosati@cnavarese.it

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