Esposizione dei lavoratori al rischio Radon: nuove disposizioni normative

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Esposizione dei lavoratori al rischio Radon: nuove disposizioni normative

Con l’entrata in vigore del DLgs n.101/2020 il 27/08/2020, sono state modificate le disposizioni riguardanti l’esposizione dei lavoratori al rischio radon negli ambienti di lavoro chiusi.

Il 28 Giugno 2023, sul BURL SO nr. 26, è stata pubblicata la prima identificazione delle aree prioritarie in Regione Lombardia ex Decreto 101.

Il gas Radon: cause e rischi

Il Radon è un gas radioattivo che si origina dal sottosuolo e penetra silenziosamente negli edifici. Deriva dal decadimento dell’uranio tellurico presente nelle rocce della crosta terrestre come graniti, marmi, marne e sieniti. Nonostante sia inodore, incolore e insapore, può raggiungere concentrazioni pericolose per la salute all’interno degli ambienti chiusi.

All’esterno, il radon non rappresenta un rischio significativo poiché tende a disperdersi nell’atmosfera, ma all’interno degli edifici, soprattutto quelli situati al di sotto del livello del terreno, può accumularsi a livelli dannosi per la salute umana e animale.

L’esposizione al radon è associata all’insorgenza di patologie tumorali, in particolare il cancro al polmone. Maggiore è l’esposizione, maggiore è il rischio, e non esiste un livello soglia al di sotto del quale il rischio sia nullo.

Livelli massimi e campo di applicazione

Il livello massimo di riferimento della concentrazione media annua del radon nell’aria è fissato a 300 Bq m-3 nei luoghi di lavoro.

Le nuove disposizioni si applicano all’esposizione dei lavoratori al rischio radon in ambienti chiusi, inclusi:

  • Luoghi di lavoro sotterranei;
  • Locali semi sotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano predisposta da ciascuna Regione (BURL n.26);
  • Nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d’azione del radon;
  • Stabilimenti termali.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a misurare la concentrazione media annua dell’attività del radon nell’aria attraverso un servizio di dosimetria riconosciuto e ad analizzare i risultati per valutare le azioni correttive necessarie.

Nel caso in cui la concentrazione non superi il livello massimo di riferimento:

  • Deve elaborare e conservare per otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni e le misure correttive possibili.
  • Ripetere le misurazioni ogni otto anni o in caso di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.

Nel caso di superamento del livello massimo di riferimento:

  • Deve adottare misure correttive per ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, con l’aiuto di esperti qualificati.
  • Verificare l’efficacia delle misure correttive mediante nuove misurazioni.

Comunicazioni e sanzioni

In caso di superamento del livello massimo di riferimento, è obbligatorio comunicare alle autorità competenti e agli enti preposti le attività svolte e i risultati delle misurazioni.

Il Decreto prevede sanzioni amministrative e penali per i datori di lavoro inadempienti.

Soggetti abilitati e classificazione delle aree prioritarie

Le misurazioni del radon devono essere effettuate da servizi di dosimetria riconosciuti.

I comuni della provincia di Varese classificati come aree prioritarie, dove i datori di lavoro dovranno eseguire le misurazioni sia per i piani interrati, seminterrati e piani terra sono:

  • Besano
  • Bisuschio
  • Cunardo
  • Ferrera di Varese
  • Maccagno con Pino e Veddasca
  • Saltrio

Valutazioni e supporto

Per le valutazioni e le misurazioni del radon, il nostro team di esperti ambientali qualificati e esperti di sicurezza nei luoghi di lavoro fornisce un servizio completo e certificato.

Contatta l’ufficio Ambiente, Sicurezza, Qualità di CNA Varese:

Laura Rosati

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