
Green pass e proroga dello stato di emergenza
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DL 105/2021 relativo alla normativa sul green pass e alla proroga dello stato di emergenza.
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Cosa conferma il Decreto
Nel decreto viene confermata la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e la proroga delle varie scadenze contenute nell’allegato A.
Scadenze ambientali e di sicurezza sul lavoro
In attuazione del DL Cura Italia” tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi che erano in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
Mentre, per quelli scaduti (e non rinnovati), tra il 1 agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
Viene prorogata al 31 dicembre 2021 anche la sorveglianza sanitaria “eccezionale”.
Cose è escluso dalla proroga dello stato di emergenza
La proroga esclude la formazione per neoassunti, stagisti, ecc. che deve iniziare dal primo giorno e terminare entro 60 giorni dall’assunzione, nonché le autorizzazioni o comunicazioni ambientali e in materia di prevenzione incendi.
Ad esempio sono escluse dal decreto:
- Autorizzazione Unica Ambientale – AUA,
- Autorizzazione in Via Generale – AVG in materia di emissioni in atmosfera,
- Comunicazioni recupero rifiuti in forma semplificata,
- Autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti,
- Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA
Il green pass, come funziona
A far data dal 06 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi covid (green pass) l’accesso alle seguenti attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Le seguenti disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Il titolare o gestore del servizio e delle attività sopra esposte, sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e attività avvenga tramite la verifica delle certificazioni verdi.
Le disposizioni per i lavoratori
Ad oggi non è possibile per il datore di lavoro richiedere il green pass nemmeno con il consenso del dipendente (parere del Garante della Privacy).
Non è possibile imporre a tutti i dipendenti un trattamento sanitario obbligatorio (L’art. 2087 C.C. e l’art. 15 del T.U.)
Solo lo Stato può imporre il trattamento sanitario obbligatorio per le questioni di sanità pubblica, che ad oggi sono imposte solo al personale sanitario.
Green pass obbligatorio per i lavoratori dal 15 ottobre
Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 il green pass sarà obbligatorio anche per i lavoratori delle imprese.
Per tutte le informazioni clicca QUI
Il Super Green Pass
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “Super Green Pass” che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Le misure saranno valide dal 6 dicembre 2021.
Clicca QUI per leggere le principali novità.
Informazioni su green pass e proroga dello stato di emergenza
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