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Ordinanza 590 di Regione Lombardia per il trasporto pubblico
Secondo l’Ordinanza 590 del 31 luglio 2020 di Regione Lombardia dal 1° agosto ci saranno importanti novità per il trasporto pubblico: anche taxi ed NCC auto possono caricare al 100%.
L’Ordinanza introduce novità per l’esercizio di attività. Tra queste il trasporto pubblico di linea e non di linea dove sarà consentito occupare tutti i posti a sedere.
In particolare per i servizi di taxi e noleggio con conducente non sarà più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.
Contenuti del post
Durata dell’ordinanza
L’ordinanza è in vigore dal 1° agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020.
Le novità per taxi e NCC
Ecco un estratto dei punti di interesse per i settori taxi ed NCC.
1.4 Trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea
In deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 14.07.2020, e comunque nel rispetto delle altre misure stabilite dal predetto DPCM, è disposto quanto segue:
- per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti per i quali il mezzo è omologato;
- per i servizi di linea e non di linea di navigazione è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi previsti dalla licenza di navigazione;
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- anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato;
- anche ai fini della programmazione del servizio in relazione alla ripresa dell’anno scolastico, per gli altri mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico: è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 50% dei posti in piedi per i quali il mezzo è omologato;
- per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla Legge n. 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.
Obbligo di indossare la mascherina
Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina:
- i bambini al di sotto dei sei anni
- i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
Cosa riconferma l’Ordinanza
L’Ordinanza del 31 luglio di Regione Lombardia, oltre alle novità sul trasporto, riconferma quanto disposto nelle precedenti ordinanze:
- L’Ordinanza 573 del 29 giugno
- Le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
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