Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: linee guida e modalità operative per le imprese

Green Pass dal 15 ottobre è obbligatorio per le imprese

Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: linee guida e modalità operative per le imprese

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 il green pass sarà obbligatorio anche per i lavoratori delle imprese.

Leggi il Decreto Legge 127 del 21 settembre 2021 in Gazzetta Ufficiale.

Poiché, ad oggi, i dubbi interpretativi sul Decreto sono diversi Cna sta dialogando con i Ministeri di riferimento per semplificare le modalità operative e avere chiarimenti.

Chi non avrà definito, entro il 15 ottobre, le modalità operative sarà in sanzione, così vi chiediamo di attenervi alle indicazioni qui riportate.

Per chi sarà obbligatorio il green pass

Il green pass sarà obbligatorio:

  • per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori sia pubblici che privati (inclusi titolari, volontariati e addetti alla formazione); sarà obbligatorio possedere il Green Pass anche per i titolari di azienda, compresi i titolari di imprese individuali senza dipendenti.
  • per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Dal 11 settembre il green pass è obbligatorio per tutti coloro che, per qualsiasi motivo, devono accedere a strutture:

  • in ambito scolastico, educative e formative
  • in ambito sanitario, residenziale, socio-assistenziale e socio-sanitarie

come, ad esempio, imprese di manutenzione, pulizie, ristorazione, etc come da DL 10 settembre 2021, n. 122.

Chi effettua i controlli COVID-19 nelle imprese

La responsabilità di assicurarsi che tutti i lavoratori siano dotati di green pass spetta al datore di lavoro che dovrà verificare il rispetto del requisito.

I datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per le verifiche (anche a campione) e dovrà incaricare, con atto formale, gli addetti al controllo.

Green pass: le sanzioni per i lavoratori

La mancanza del green pass per il lavoratore è considerata assenza ingiustificata (senza retribuzione) dal posto di lavoro e comporta una possibile sanzione pecuniaria da 600 a 1500 € se sorpresi al lavoro senza documento.

Non sono previsti licenziamenti, demasionamenti o provvedimenti disciplinari.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.

Green pass: le sanzioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro che non dispongono controlli rischiano una sanzione da 400 a 1000 €.

Le linee guida per il Green pass nelle aziende private

Informare e designare gli addetti

Nelle aziende private, per ottemperare gli obblighi sul green pass, ecco cosa fare:

  • redigere le modalità operative e aggiornare di conseguenza il protocollo delle misure anticontagio
  • informare i lavoratori con delle apposite informative
  • informare, con un cartello all’ingresso, tutti coloro che accedono alla struttura lavorativa per motivi di lavoro (lavoratori, fornitori, consulenti, prestatori di servizi, volontari) che per l’accesso è necessario il Green Pass
  • incaricare i verificatori con apposite deleghe e dotarli di istruzioni tecniche e vademecum

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche green pass

Chi controllerà gli accessi in azienda dovrà scaricare su smartphone o tablet l’applicazione gratuita VerificaC19, l’app ufficiale individuata dal dpcm giugno 2021 per la lettura del green pass da:

Per utilizzare correttamente l’App Verifica C19 è necessario collegarsi una volta al giorno, prima delle verifiche, ad una rete internet. Successivamente l’applicazione funzione correttamente anche offline.

La verifica, come da normativa sulla Privacy, non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il lavoratore e il suo green pass.

La verifica deve essere eseguita prioritariamente all’ingresso in azienda e può essere fatta anche a campione; questa modalità però è da regolamentare correttamente.

Non dovrà essere trasmesso alcun dato, l’operazione verifica esclusivamente se il certificato è valido.

Sarà necessario esporre un’informativa nella zona di verifica del green pass.

Annotare su un registro apposito le attività di controllo.

Come ottenere il green pass senza vaccino

Il Green pass si ottiene, oltre che con il vaccino Anti Covid-19 (durata 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale), a seguito di:

  • guarigione da COVID-19 (durata 6 mesi dalla data di guarigione)
  • tampone molecolare o antigenico rapido (durata 72 e 48 ore)

L’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Il green pass ottenuto da tampone rapido, se negativo, ha durata di 48 ore.

La novità è che il green pass ottenuto con tampone molecolare avrà durata, se negativo, 72 ore.

Per i tamponi rapidi il prezzo sarà calmierato:

  • 15 € per gli adulti
  • 8 € per i minori
  • gratuiti per le persone fragili

Consegna del green pass al datore di lavoro

Con la legge di conversione n. 165 del 2021, in vigore dal 21 novembre 2021,  è stata ammessa la possibilità per i lavoratori, dietro loro richiesta, di consegnare una copia del green pass al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità del medesimo certificato.

Per tutelare la posizione del datore di lavoro potrebbe rivelarsi opportuno ricevere dal lavoratore una dichiarazione scritta dalla quale emerge la manifestazione di volontà del lavoratore di procedere in questa direzione.

Scarica il Fac-simile della lettera del lavoratore per consegna Green Pass.

Seminario sul green pass

Il 12 ottobre abbiamo organizzato un seminario online gratuito, riservato agli associati CNA.

Iscriviti all’evento su Eventbrite.

Informazioni e allegati sul green pass obbligatorio nelle imprese

Il nostro ufficio Ambiente, Sicurezza e Qualità è al tuo fianco per seguirti in tutti gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza.

Contattaci anche per ricevere gli allegati necessari:

  • Informativa lavoratori
  • Informativa accesso alla struttura (cartello)
  • Delega incaricati
  • Istruzioni tecniche delegati
  • Vademecum
  • Informativa zona di verifica Green Pass (cartello)
  • Registro attività di controllo

 

Laura Rosati, Responsabile Provinciale Ambiente Sicurezza Qualità

Tel: 0332 285289 interno 129

Mail: asq@cnavarese.it

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