Tracciabilità delle spese detraibili in dichiarazione dei redditi

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Tracciabilità delle spese detraibili in dichiarazione dei redditi

Dal 1° gennaio 2020 è obbligatoria la tracciabilità delle spese detraibili, al fine del riconoscimento della detrazione del 19% delle spese sostenute per:

  • prestazioni sanitarie,
  • canoni di mutuo,
  • spese veterinarie,
  • assicurazioni,
  • spese scolastiche,
  • spese funebri,
  • erogazioni liberali,
  • spese sportive di ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni,
  • oneri indicati nell’art. 15 TUIR e in altre disposizioni,

pena la perdita della detrazione stessa.

L’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili non riguarda i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per queste casistiche, è quindi possibile continuare a pagare in contanti senza che venga meno il diritto alla detraibilità della spesa.

Secondo la nuova disciplina, il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite versamento bancario o postale, sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, cioè:

  • carte di debito,
  • carte di credito e prepagate,
  • assegni bancari e circolari
  • “altri sistemi di pagamento”.

Prova della tracciabilità e altri sistemi di pagamento

Il contribuente può dimostrare l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite:

  • ricevuta del versamento bancario o postale;
  • ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o carta di credito;
  • copia bollettino postale o del MAV;
  • copia dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
  • estratto conto.

L’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

In caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione.

Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’app.

(Si ritiene che rientrino in tale categoria, ad esempio, app quali Satispay, Paypal, Apple pay, Google pay)

L’Agenzia delle Entrate sulla tracciabilità delle spese detraibili

L’Agenzia aveva già chiarito, in risposta ad interpelli pubblicati nel 2020, che per «altri sistemi di pagamento» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità delle spese detraibili e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Tale sistema di pagamento può infatti essere definito “tracciabile” essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.

Struttura accreditata e tipologia di prestazione

Tenuto conto che la deroga prevista all’effettuazione di pagamenti con sistemi “tracciabili” per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, l’Agenzia ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti.

Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali dove è pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate tenuto conto che le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all’accreditamento delle strutture sanitarie.

Spese sostenute all’estero

Per quanto riguarda le spese mediche sostenute all’estero, l’Agenzia conferma che seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Pertanto, sebbene non esplicitato, si può affermare che anche per le spese sanitarie sostenute all’estero occorra prova di tracciabilità, ad esclusione di medicinali e dispositivi medici che possono essere portati in detrazione anche se pagati in contanti.

Acquisto o affitto di protesi

L’Agenzia conferma che l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili non sussiste per le spese relative all’acquisto o all’affitto delle protesi, dato che fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.

Spese veterinarie

L’Agenzia ha chiarito che le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN possono essere pagate in contanti, seguendo la stessa logica delle spese per farmaci e prestazioni sanitarie “ordinarie”.

Mutui

In un’ottica di semplificazione, le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate, e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati, sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità delle spese detraibili.

Spese scolastiche ed universitarie

Anche per le spese di istruzione (universitaria e non) la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con sistemi di pagamento “tracciabili”.

Seguendo le regoli generali, il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante:

  • prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito,
  • estratto conto,
  • copia del bollettino postale o del MAV,
  • pagamenti con PagoPA.

La spesa può anche essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola/università, che certifichi l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

La tracciabilità dell’onere può sempre essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.

Spese per gli addetti all’assistenza personale

Anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato.

Si applicano quindi le regole generali, per le quali il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).

Assicurazioni

L’Agenzia ha specificato che la documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

Pertanto, se la quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione non indica la specifica modalità di pagamento (es: “Pagamento effettuato con bonifico bancario”) o non certifica, anche in modo generico, la tracciabilità (es: “Pagamento eseguito con mezzo tracciabile”), la sola quietanza non è sufficiente per soddisfare il requisito di tracciabilità e non potrà essere considerata detraibile.

Aspetti privacy sulla tracciabilità delle spese detraibili

Nel caso in cui l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” sia dimostrato tramite l’estratto conto della carta di credito o del conto corrente, spetta ai CAF e ai professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale, acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all’apposizione del visto di conformità, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

730 2021

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Informazioni per la tracciabilità delle spese detraibili

Il CAF della CNA di Varese, con uffici in tutta la provincia, è a tua disposizione.

Chiamaci al numero unico 0332/285289.

E-mail: caf.varese@cna.it

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