Cos’è e come funziona il registro dei titolari effettivi

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Cos’è e come funziona il registro dei titolari effettivi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che disciplina le modalità di comunicazione e accesso ai dati e alle informazioni relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, soc. cooperative, consorzi).

Chi sono i soggetti interessati al registro dei titolari effettivi

Sono tenute a assolvere all’adempimento di iscrizione al registro dei titolari effettivi:

  • imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, sapa, soc. cooperative, consorzi);
  • persone giuridiche private (tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private ossia Associazioni riconosciute, fondazioni, altre istituzioni di diritto privato che acquisiscono personalità giuridica perché iscritte nel registro);
  • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Chi sono i titolari effettivi

I criteri per l’individuazione del titolare effettivo sono molteplici e risultano “scalari” e non “alternative”.

Proprietà diretta o indiretta

Proprio con riguardo alle società di capitali, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo.

Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.

Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Controllo societario

Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Rappresentanza legale

Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Da quando scatta l’obbligo di iscrizione al registro

Le comunicazioni di tali dati e informazioni in apposite sezioni del Registro delle imprese saranno effettuate a partire da quando interverranno una serie di provvedimenti attuativi che, attualmente, ancora non sono stati pubblicati.

In particolare, si dovrà procedere entro sessanta giorni decorrenti dal momento in cui, intervenuti i suddetti provvedimenti attuativi, l’operatività del sistema sarà accertata con provvedimento del MISE da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Seguendo le medesime modalità saranno da comunicare eventuali variazioni di dati e informazioni entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione. Sempre seguendo le medesime modalità, inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Quali sono le sanzioni

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

L’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito a talune autorità, al pubblico e ai soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio (ad esempio, i dottori commercialisti).

L’accesso di tali ultimi soggetti è funzionale agli adempimenti prescritti per l’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela e richiede un previo accreditamento attraverso apposito sistema reso disponibile dal gestore e comunicato al soggetto obbligato richiedente a mezzo PEC. A tali fini il soggetto obbligato presenta alla Camera di commercio competente una autodichiarazione, in cui indicare, tra l’altro, l’appartenenza ad una delle categorie di soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Una volta ottenuto l’accreditamento, i soggetti obbligati potranno effettuare l’accesso per due anni decorrenti dalla data del primo accreditamento o dalla data del rinnovo.

I soggetti obbligati sono anche tenuti a segnalare tempestivamente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione della sezione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Seguiranno aggiornamenti.

Informazioni sul registro dei titolari effettivi

I nostri uffici territoriali di Contabilità a Varese sono a tua disposizione per informazioni e chiarimenti.

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1 Comment

  • RITA MALGRATI
    20/10/2022

    grazie, ottimo documento. Chiaro e sintetico

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