Patente a crediti in edilizia: guida completa e iscrizione per imprese e lavoratori autonomi

Patente a punti in edilizia guida completa per imprese e lavoratori autonomi

Patente a crediti in edilizia: guida completa e iscrizione per imprese e lavoratori autonomi

Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la “patente a crediti” in edilizia per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questo nuovo sistema, concepito per rafforzare la sicurezza sul lavoro, prevede un meccanismo di gestione basato su crediti. In questo articolo troverai tutte le informazioni utili per evitare sanzioni, inclusi i dettagli sulla figura del Mastro Formatore Artigiano.

Campo di applicazione

La patente a crediti in edilizia è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs 81/2008. Questi luoghi comprendono i cantieri in cui si svolgono lavori di edilizia o ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X dello stesso decreto.

Esclusioni

Sono escluse dall’obbligo della patente le imprese che possiedono un’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Inoltre, l’obbligo non si applica a chi si occupa solo di forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in un Paese diverso dall’Italia, sarà necessario essere in possesso di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del Paese d’origine. Saranno necessari ulteriori chiarimenti su quali documenti saranno accettati come equivalenti.

Requisiti per il rilascio della patente

La patente a crediti per l’edilizia sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale. Per ottenerla, sarà necessario autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs 81/2008 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi.
  • Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), quando previsto dalla normativa vigente.
  • Documento di regolarità fiscale (DURF), quando previsto dalla normativa vigente.
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), quando necessario.

Come presentare la richiesta

La richiesta per ottenere la patente dovrà essere presentata tramite una sezione dedicata del portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Potrà essere inoltrata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto delegato. Sarà possibile autocertificare i requisiti richiesti seguendo le modalità del DPR 445/2000.

Durante l’attesa per il rilascio della patente, sarà comunque possibile continuare a operare, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato.

Revoca della patente

La patente a crediti per l’edilizia potrà essere revocata qualora, successivamente al rilascio, si accerti in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni presentate. Dopo 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente.

Informazioni contenute nella patente

I dati relativi alla patente saranno registrati in una sezione apposita del Portale Nazionale del Sommerso e comprenderanno:

  • Dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.
  • Dati anagrafici del soggetto richiedente.
  • Data di rilascio e numero della patente.
  • Punteggio iniziale e aggiornato.
  • Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

Accesso alle informazioni

Possono accedere ai dati relativi alla patente, nel rispetto delle normative sulla privacy, i seguenti soggetti:

  • Titolari della patente o loro delegati.
  • Pubbliche amministrazioni.
  • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST).
  • Organismi Paritetici iscritti al Repertorio Nazionale.
  • Responsabili dei lavori.
  • Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Caratteristiche della patente e sistema dei crediti

Crediti iniziali

Al momento del rilascio, la patente è dotata di 30 crediti. Ulteriori crediti possono essere attribuiti in base alla storicità dell’operatore economico e alla sua conformità alle normative di sicurezza.

  • Fino a 10 crediti sono assegnati in base all’iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Fino a 20 crediti sono attribuiti in relazione agli anni di attività senza contestazioni, secondo il seguente schema:
    • Da 5 a 10 anni: 3 crediti.
    • Da 11 a 15 anni: 5 crediti.
    • Da 16 a 20 anni: 8 crediti.
    • Oltre 20 anni: 10 crediti.

Crediti aggiuntivi

Fino a 40 crediti aggiuntivi possono essere assegnati per investimenti e attività in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tra cui:

  • Certificazioni di qualità (UNI EN ISO 45001).
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della sicurezza (MOG).
  • Investimenti nella formazione dei lavoratori.
  • Partecipazione a programmi di addestramento per lavoratori stranieri.
  • Iscrizione all’Albo dei Mastri Formatori Artigiani.

Decurtazione dei crediti

Il punteggio della patente può essere ridotto in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza e sulla salute, accertate con provvedimenti definitivi. I provvedimenti includono sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione definitive.

Sospensione cautelare

In caso di infortuni gravi o letali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente in via cautelare fino a un massimo di 12 mesi. È comunque previsto il diritto di ricorso.

Recupero dei crediti

È possibile recuperare fino a 15 crediti attraverso percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro o mediante investimenti preventivi, valutati da una commissione composta da INL e INAIL.

La figura del Mastro Formatore Artigiano

Con il rinnovo del contratto collettivo del settore edilizia del 4 maggio 2022, è stata introdotta la figura del Mastro Formatore Artigiano. Questa figura ha lo scopo di valorizzare il ruolo formativo degli imprenditori artigiani edili, contribuendo alla qualificazione del settore.

Requisiti per il riconoscimento

La qualifica è volontaria e richiede:

  • Iscrizione continuativa all’albo delle imprese artigiane per almeno 15 anni (7 anni se in possesso di diploma tecnico).
  • Possesso degli attestati di frequenza ai corsi obbligatori in materia di sicurezza.
  • Essere datore di lavoro da almeno 3 anni.
  • Regolarità con il DURC e con la normativa sulla sicurezza.
  • Adeguata capacità tecnico-finanziaria e organizzativa.

Dal 13 marzo 2023 è possibile iscriversi all’Albo dei Mastri Formatori Artigiani, con CNA pronta a supportare le imprese nell’iter di iscrizione.

Scarica i documenti

Il servizio di CNA per la presentazione della domanda nel portale dell’Ispettorato del Lavoro

Con l’entrata in vigore, dal 1° ottobre 2024 della Patente a Crediti, Cna ha organizzato un Servizio dedicato agli associati per la Presentazione della  Domanda di rilascio Patente sul Portale dell’Ispettorato del Lavoro.

Il costo del servizio è di € 50,00 + IVA.

Per poter aderire a questo Servizio contattateci alla mail: patente@cnalariobrianza.it vi saranno fornite le indicazioni per procedere con l’iscrizione.

Rammentiamo che le imprese dovranno essere in possesso di SPID o CIE abilitata e dovranno possedere i seguenti requisiti:

1)iscrizione alla CCIAA;

2)adempimento da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs 81/2008;

3)possesso del D.U.R.C. in corso di validità;

4)possesso del D.V.R., documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5)possesso certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6)avvenuta designazione del R.S.P.P., Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Ricordiamo che le attestazioni di possesso dei requisiti di cui sopra per il rilascio della Patente  a Crediti, qualora risultassero false  sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000.

Qualora l’azienda avesse necessità di richiedere il DURF potete contattare gli Uffici Fiscali della Associazione oppure inviare una richiesta alla mail: sbernasconi@cnavarese.it

Vuoi saperne di più?

Non esitare, CNA Varese ti può aiutare. Chiamaci!

Alice Cigardi

031-2764.430

alice.cigardi@cnalariobrianza.it

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2commenti

  • Edgardo Starita
    04/11/2024

    Buongiorno, un’impresa che apre un cantiere ed effettua lavori per un valore superiore a 200.000 euro, utilizzando le proprie attrezzature e non le eventuali attrezzature del committente, ha bisogno del durf regolare per effettuare i suddetti lavori?

    Leggo nella circolare Agenzia Entrate n 1/e del 12 febbraio 2020 al punto 2 (ambito soggettivo di applicazione) che “Il comma 1 dell’art. 17 bis prevede, che la manodopera operi utilizzando beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
    Mi sembra di capire quindi che l’impresa da me descritta non rientri nell’ambito soggettivo di applicazione.
    Ma, allo stesso modo leggo che il DURF positivo è necessario per richiedere la patente a crediti.
    In attesa di un urgente e necessario riscontro porgo cordiali saluti.

    • Redazione CNA Varese
      05/11/2024

      Buongiorno, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla richiesta del DURF per la patente a crediti, ha fornito questa risposta:
      Il DURF è necessario nell’ambito di appalti, subappalti e affidamento a terzi di lavori che presentano le seguenti caratteristiche:

      • valore annuo complessivo di 200.000 euro;
      • prevalente utilizzo di manodopera;
      • prestazioni svolte presso le sedi del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

      In mancanza di queste, i soggetti sono automaticamente esclusi dall’obbligo di possesso del DURF nell’ambito della richiesta della patente a crediti.
      Quindi, nel caso prospettato nella domanda, l’azienda non è obbligata al possesso del DURF in quanto non utilizza le attrezzature del committente.
      Per altri chiarimenti ci contatti pure all’indirizzo mail dedicato: patente@cnalariobrianza.it

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